IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentite  le  commissioni  paritetiche  per  le norme di attuazione,
previste dall'art. 107,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                   Sanita' e istituzioni sanitarie
  1.  L'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2. - La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello  di
organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.
  Alle   province  autonome  competono  le  potesta'  legislative  ed
amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle
istituzioni  ed  enti  sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse
devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza  igienico-
sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti
dalle normative nazionale e comunitaria.
  Le   competenze   provinciali  relative  allo  stato  giuridico  ed
economico del personale addetto alle istituzioni ed enti  di  cui  al
secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.".
  2. Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474, i numeri 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
   "9)   alle   professioni   sanitarie,   agli   ordini   e  collegi
professionali ed  agli  esami  di  idoneita'  per  l'esercizio  della
professione  medica  negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali
esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la  facolta'  di
organizzare i predetti esami e' estesa alla provincia di Trento;
   10)  alla  omologazione  di  macchine,  di  impianti  e  di  mezzi
personali di protezione; non e' attivita' di omologazione  quella  di
verifica  e  controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella
regione;".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art.  107 del testo unico delle leggi sullo statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato  con  D.P.R.
          n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano".
          Nota all'art. 1:
             - Il D.P.R. n. 474/1975 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto per la regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di
          igiene e sanita'".  Si trascrive il testo del relativo art.
          3, come modificato dall'art.  2 del D.P.R. 26 gennaio 1980,
          n. 197, e dal presente articolo:
             "Art.  3.  -  Restano  ferme  le competenze degli organi
          statali in ordine:
              1) ai rapporti internazionali in materia di  assistenza
          sanitaria   ed  ospedaliera,  ivi  compresa  la  profilassi
          internazionale;
              2) alla sanita' aerea e di frontiera  ivi  comprese  le
          misure quarantenarie;
              3) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e
          cura  ed  agli  istituti  di ricovero e cura riconosciuti a
          carattere scientifico  con  decreto  del  Ministro  per  la
          sanita'  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          istruzione, sentita la provincia interessata;
              4)  alla  ricerca  e  sperimentazione  scientifica   di
          rilevanza  nazionale  svolte da appositi istituti in ordine
          all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
              5) alla produzione, commercio,  vendita  e  pubblicita'
          dei  prodotti  chimici  usati  in  medicina,  dei preparati
          farmaceutici, preparati galenici,  specialita'  medicinali,
          vaccini,  virus,  sieri,  tossine  e  prodotti  assimilati,
          emoderivati,   presidi   medico-chirurgici    e    prodotti
          assimilati;
              6)  alla  coltivazione,  produzione, impiego, commercio
          all'ingrosso,  importazione,   esportazione   e   transito,
          acquisto,   detenzione   e   somministrazione  di  sostanze
          stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
              7) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e
          degli   alimenti   per  la  prima  infanzia;  agli  aspetti
          igienico-sanitari: della produzione, commercio di  sostanze
          alimentari  e  bevande  e dei relativi additivi, coloranti,
          surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle
          derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi,  integratori
          ed additivi nell'alimentazione degli animali;
              8)  alla  produzione  ed  impiego pacifico dell'energia
          nucleare;
              9) alle professioni sanitarie, agli  ordini  e  collegi
          professionali  ed  agli  esami di idoneita' per l'esercizio
          della professione medica negli ospedali; nella provincia di
          Bolzano, tali esami possono essere effettuati  osservandosi
          l'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          gennaio 1980, n. 197; la facolta' di organizzare i predetti
          esami e' estesa alla provincia di Trento;
              10) alla omologazione di macchine,  di  impianti  e  di
          mezzi   personali   di  protezione;  non  e'  attivita'  di
          omologazione quella di verifica e  controllo  di  macchine,
          impianti e mezzi installati nella regione;
              11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme rela-
          tive alla previdenza e alle assicurazioni sociali;
              12)  alla  vigilanza  e tutela del lavoro eccettuate le
          attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri  4
          e  5  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972, n. 670, nonche' quelle inerenti  all'esercizio  della
          competenza  provinciale  prevista dall'art. 10 del medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica;
              13) all'organizzazione sanitaria militare;
              14) ai servizi sanitari istituiti per le  Forze  armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia e per il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          nonche'  ai  servizi  dell'Azienda  autonoma delle ferrovie
          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
          delle condizioni del personale dipendente".
             Il  testo  dell'art.  5 del D.P.R. n. 197/1980 (Norme di
          attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
          Adige  concernenti integrazioni alle norme di attuazione in
          materia di igiene  e  sanita'  approvate  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474),
          sopracitato, e' il seguente:
             "Art. 5. - Per garantire ai  candidati  l'esercizio  del
          diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o
          in lingua tedesca, nonche' la loro valutazione da parte dei
          componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata
          conoscenza  delle due lingue, possono essere organizzati in
          provincia di  Bolzano  esami  di  idoneita'  per  personale
          sanitario  disciplinati - in parziale deroga all'art. 3, n.
          9, del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  marzo
          1975,  n.   474 - con legge della provincia di Bolzano, nel
          rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e fermi
          restando i requisiti per l'ammissione dei  candidati  e  le
          prove di esame fissati nell'ordinamento statale.
             La  commissione esaminatrice e' composta pariteticamente
          da elementi di madre lingua  italiana  e  di  madre  lingua
          tedesca.   Della   commissione   fa   comunque   parte   un
          rappresentante del Ministero della sanita'.
             L'idoneita' conseguita in sede  nazionale  ha  validita'
          anche nel territorio della provincia di Bolzano".